Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN BULGARIA”

Disposizioni generali

La “Camera di Commercio Italiana in Bulgaria” (“Associazione”) è un’organizzazione volontaria, apolitica e senza fini di lucro, costituita in virtù della Legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro (LPGSL) e della Legge italiana n. 518 del 01.07.1970.

L’Associazione è membro dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (ASSOCAMERESTERO).

Denominazione
Art.1. L’Associazione svolge la sua attività sotto la denominazione: “Italianska targovska kamara v Bulgaria”, la quale denominazione viene scritta anche in lingua italiana: “Camera di Commercio Italiana in Bulgaria”.


Sede e indirizzo di gestione

Art.2.(1) L’Associazione ha sede e indirizzo di gestione a Sofia, circoscrizione “Oborishte”, via Oborishte” N1/B, piano 6.

(2) Qualsiasi dichiarazione scritta a nome dell’Associazione deve contenere la sua completa denominazione, la sede, l’indirizzo di gestione, i dati di registrazione, il codice statistico Bulstat e il codice fiscale.

Scopi dell’Associazione e mezzi per il loro raggiungimento

Art.3. Lo scopo principale dell’Associazione è di favorire lo sviluppo dei rapporti commerciali e dello scambio culturale tra Italia e Bulgaria.

Art.4. Per raggiungere gli scopi dell’Associazione sono utilizzati e seguenti mezzi:
- contatti e cooperazione con istituzioni, enti, organizzazioni, associazioni, altre camere italiane all’estero, persone fisiche e giuridiche nel Paese e all’estero allo scopo di organizzare e realizzare iniziative e progetti congiunti;

- sistematizzazione e divulgazione di informazioni economiche utili per gli imprenditori della Bulgaria e dell’Italia operanti nel settore dell’economia (commercianti, persone fisiche che si occupano di attività agricola, persone che prestano servizi impiegando il proprio lavoro o liberi professionisti, ecc.), riguardanti la loro attività, lo scambio commerciale tra i due Paesi e con Paesi terzi;
- organizzazione e partecipazione in incontri di lavoro, discussioni, seminari, iniziative culturali (mostre, concerti, ecc.), nonché in qualsiasi altra iniziativa ed evento internazionale riguardanti il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

- organizzazione e svolgimento di corsi di addestramento, compresi corsi di lingua italiana, stage e specializzazioni volti alla formazione e all’accumulo di esperienze nel settore dell’economia e del commercio;
- assistenza ai membri dell’Associazione per la loro partecipazione in eventi internazionali collegati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Attività. Oggetto dell’attività. Oggetto delle attività economiche supplementari
Art.5. (1) L’Associazione si definisce un’organizzazione volta a realizzare attività in interesse privato e utilizza il proprio patrimonio per raggiungere gli scopi statutari.

(2) L’Associazione svolge attività volta a incentivare lo scambio commerciale tra Italia e Bulgaria, assistere gli operatori nel settore dell’economia, incentivare sia gli investimenti italiani in Bulgaria sia gli investimenti stranieri in Italia, aiutare lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti economici e della cooperazione tra gli imprenditori bulgari e italiani per quanto riguarda la loro attività collegata allo scambio commerciale tra i due Paesi e con Paesi terzi.

(3) In merito al principale oggetto dell’attività e al conseguimento di ulteriori mezzi, nonché al fine di un utilizzo efficiente delle entrate per raggiungere gli scopi dell’Associazione, quest’ultima, in pieno rispetto delle leggi vigenti, realizza attività economiche supplementari come segue: edizione e distribuzione di riviste ed altri materiali stampati, di opere nel campo della cultura e dell’economia, servizi di consulenza nel campo dell’economia, della cultura, dell’arte e dell’istruzione; legalizzazione e traduzione di documenti; marketing e management nel settore del commercio, della cultura, dell’arte e dell’istruzione.

4) Le attività economiche supplementari si realizzano in base all’ordine e alle condizioni formulate nelle leggi che regolano la rispettiva attività economica.


Organi
Art.6. Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
- Assemblea Generale (AG)

- Consiglio di Amministrazione (CA)

- Presidente

- Segretario Generale

- Organo di controllo (OC)


Assemblea Generale

Art.7. (1) L’Assemblea Generale è organo supremo dell’Associazione.

(2) L’AG è costituita da tutti i membri dell’Associazione.

(3) Un membro dell’Associazione può rappresentare nell’AG non più di tre membri in base ad un’esclusiva delega scritta. Può essere delegato soltanto un membro dell’Associazione.
Art.8. (1) L’Assemblea generale:

1. modifica e integra lo Statuto dell’associazione;

2. elegge ed esonera i membri del Consiglio di Amministrazione;

3. prende decisioni per la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione;

4. approva il bilancio contabile dell’esercizio e il budget dell’Associazione;

5. approva il resoconto dell’attività del Consiglio di Amministrazione;

6. nomina  ed esonera i membri dell’organo di controllo

(2) Le delibere dell’AG sono obbligatorie per gli altri organi dell’Associazione.
Art.9. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L’AG Ordinaria viene convocata una volta all’anno entro la fine di marzo. Tutte le altre AG sono considerate straordinarie.
 

Convocazione dell’Assemblea Generale

Art.10. (1) L’AG viene convocata dal CA su sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri dell’Associazione e si svolge nel centro abitato in cui si trova la sede dell’Associazione. Se nel secondo caso il CA non inviasse nel termine di un mese l’invito scritto per la convocazione dell’AG, quest’ultima viene convocata dal Tribunale di circoscrizione previa richiesta scritta dei membri interessati o di una persona da loro incaricata.

(2) L’invito deve contenere l’Ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della convocazione dell’AG, nonché per iniziativa di chi viene convocata.

(3) L’Invito viene pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" viene esposto nell’apposito luogo degli annunci nell’edificio in cui ha sede l’amministrazione dell’Associazione almeno un mese prima della data stabilita.

Quorum
Art.11. L’AG è validamente costituita quando sono presenti più della metà di tutti i membri. Il quorum viene verificato dal Presidente dell’Assemblea in base ad un elenco nel quale vengono segnati i nomi dei membri presenti, rispettivamente i nomi dei rappresentanti delle persone giuridiche che sono membri dell’Associazione o dei loro deleganti, ciascuno dei quali firma l’elenco che a sua volta viene convalidato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed allegato al Verbale dell’Assemblea. Nel caso di mancanza del quorum, l’Assemblea viene differita di un’ora, nello stesso posto e mantenendo lo stesso Ordine del giorno, si può svolgere indipendentemente dal numero dei membri presenti.


Votazione
Art.12. (1) Ogni membro dell’Associazione ha il diritto ad un voto.

(2) Ai lavori dell’AG hanno diritto di prendere parte l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria. Su invito del CA possono prendere parte altre persone a discrezione del CA. Le persone di cui al p.2 partecipano ai lavori del CA con voto consultivo.


Delibere
Le Delibere dell’AG in base all’Art.8, comma 1, punto 1, vengono approvate con una maggioranza di 2/3 (due terzi) di tutti i membri.  Le delibere dell’AG in base all’art.8, comma 1, p.3 vengono approvate con una maggioranza di 2/3 dei presenti. Tutte le altre Delibere dell’AG,  vengono approvate con la maggioranza semplice dei membri presenti.
(2) Su questioni non incluse nell’invito con l’Ordine del giorno non possono essere approvate delle delibere.

Verbale
Art.14. (1) Le riunioni dell’AG vengono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza – da un membro del CA da lui delegato e in mancanza di delega – da una persona eletta dall’AG. Per ogni riunione dell’AG è redatto un verbale convalidato dal Presidente della riunione e dalla persona incaricata a redigere il suddetto verbale, i quali si assumono la responsabilità circa la veridicità del suo contenuto.
(2) Il verbale, compreso l’elenco dei presenti ed i materiali scritti per la convocazione e lo svolgimento dell’AG, viene iscritto in un apposito libro.

(3) Ogni membro dell’Associazione che è stato presente all’AG, ha il diritto di seguire la corretta messa a verbale della riunione e delle delibere dell’AG.

 

Consiglio di Amministrazione (CA)

Art.15. (1) ( Camb. –Ag del 28.09.2006)  Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è composto da 5 a 13 membri, persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche associate alla Camera .
(2) I membri del CA vengono eletti dall’AG e durano in carica per 5 anni. Al termine del loro mandato, i membri del CA sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.

(3) Prima della scadenza del loro mandato i membri del CA possono essere liberati in caso di:

- intervenute dimissioni, dichiarate per iscritto;

-  morte o interdizione;

- con la cessazione o la trasformazione della persona giuridica quando il membro del CA è il suo rappresentante;

- decadenza o espulsione della persona fisica o della persona giuridica membro del CA .  

(4) Il CA elegge tra i propri membri un Presidente.


Competenze
Art.16. (1) Il Consiglio di Amministrazione:

1. provvede alla realizzazione delle delibere dell’AG;

2. dispone del patrimonio dell’Associazione osservando i requisiti dello Statuto;

3. prepara e presenta all’AG la bozza del Budget;

4. prepara e presenta all’AG il resoconto dell’attività dell’Associazione;

5. definisce l’ordine e organizza la realizzazione dell’attività dell’Associazione assumendosene la responsabilità;

6. stabilisce l’indirizzo dell’Associazione;

7. approva ed espelle i membri dell’Associazione;

8. prende decisioni circa gli oneri e l’ammontare della quota d’iscrizione;

9. prende decisioni per l’apertura e la chiusura delle filiali;

10. prende decisioni circa la partecipazione in altre organizzazioni;

11. approva gli indirizzi principali ed il programma dell’attività dell’Associazione e ne verifica la realizzazione;


Sedute
Art.17. (1) Le sedute del CA vengono convocate e dirette dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta in forma scritta da parte di un terzo dei suoi membri. Nel caso in cui il Presidente non convocasse la seduta nel termine di una settimana dopo aver ricevuto la richiesta, la seduta può essere convocata da qualsiasi dei membri interessati del CA. In caso di assenza del Presidente, la seduta viene diretta da un membro del CA delegato e in mancanza di delega – da un membro indicato dal CA.
(2) Alle sedute del CA hanno diritto di prendere parte l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria e l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria.  Su invito del CA  alle riunioni possono prendere parte altre persone a discrezione del CA. Le persone di cui al p.2 hanno diritto di voto consultivo.


Quorum
Art.18. (1) La seduta del CA è regolare se vi sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, di persona o per delega da un altro membro del CA.

(2) Viene considerata presente anche la persona con la quale si è in teleconferenza o in altro tipo di collegamento, a condizione che il collegamento potesse garantire la possibilità di identificare la persona stessa e di farla partecipare alle discussioni e alle delibere. Tale modo di votare viene convalidato dal Presidente della seduta nel Verbale.

Delibere
Art.19. (1) Il CA delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in base all’Art.16, punto 2 e 5 dello Statuto all’Art.14, comma 2 della LPGSL, le quali vengono approvate con la maggioranza di tutti i membri. Nel caso di parità dei voti, è decisivo il voto del Presidente.
(2) Il CA ha la facoltà di deliberare anche in maniera non presenziale, e in tal caso il Verbale della deliberazione deve essere firmato senza osservazioni e riserve da tutti i membri del CA.

Il Presidente

Art.20. (1) Il Presidente viene eletto dal CA.

(2) Guidando l’attività dell’Associazione, il Presidente è obbligato ad agire in buona fede nei margini consentiti dalla Legge, dallo Statuto dell’Associazione e dalle delibere dell’AG e del CA.
(3) Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei confronti dei membri dell’associazione e di terzi e deve conformare le sue azioni ai requisiti della Legge, dello Statuto e delle delibere dell’AG e del CA.
(4) Il Presidente ha la facoltà di concludere tutti i tipi di contratti con terzi in merito all’attività dell’Associazione.
(5) Il Presidente convoca le sedute del CA dell’Associazione, propone l’Ordine del giorno, segue l’osservanza dei requisiti necessari per la convocazione e lo svolgimento delle AG e provvede alle pubblicazioni necessarie sui quotidiani.

(6) Il Presidente ha il diritto di assegnare ai membri del CA il compito di provvedere a determinate azioni e di svolgere determinate funzioni inerenti l’oggetto di attività dell’Associazione, nonché di studiare determinate questioni o casi. Il rispettivo membro è responsabile davanti al CA per le azioni da lui svolte.

Segretario Generale

Art.21. (1) Il CA elegge il Segretario Generale e stabilisce il suo emolumento.

(2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione dell’attività della Camera. Partecipa a tutte le riunioni degli organi dirigenziali della Camera senza avere il diritto al voto.

(3) Il Segretario Generale  gestisce il personale dell’Associazione, esegue le delibere degli organi dell’Associazione, comprese le istruzioni del Presidente.

(4) Il Segretario Generale non può essere membro dell’Associazione e non può svolgere attività commerciale.

 

Organo di controllo

Art. 21a. (1)  L’Assemblea Generale nomina i membri che compongono l’Organo di controllo .che avrà il compito nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, di verificare la corretta gestione dei fondi e dei beni di proprietà dell’Associazione, eseguire controlli su casi concreti e redigere report davanti all’AG. L’Organo di controllo è costituito da 3 membri che vanno nominati ad hoc. Con delibera di nomina  l’AG deve indicare le rispettive cariche ed il periodo del mandato.

(2) L’ organo di controllo esegue la verifica e la convalida del bilancio contabile dell’esercizio dell’Associazione, preparato da un contabile che corrisponde ai requisiti della Legge per la contabilità. Tale convalida è una condizione per presentare e far approvare dall’AG il resoconto finanziario annuale.

(3) L’Organo di controllo  prende le decisioni  con maggioranza semplice – con i voti di due dei tre membri dell’OC.

Rappresentanza
Art.22. L’Associazione è rappresentata dal Presidente.

Durata
Art.23. La durata dell’Associazione non viene determinata da un periodo di tempo o da un’altra condizione per il suo scioglimento.

Filiali
Art.24. L’Associazione può aprire delle proprie filiali. La costituzione, l’attività e la chiusura di una filiale vengono regolamentati nel circondario della sede della filiale in conformità alle leggi vigenti.

Partecipazione
Acquisizione della partecipazione. Art.25. (1) La partecipazione all’Associazione è volontaria.
(2) L’Associazione ha membri effettivi ed onorari.

(3) Membro effettivo dell’Associazione può essere qualsiasi persona fisica e/o giuridica bulgara o straniera che condivide gli scopi dell’Associazione e i mezzi per realizzarli, accetta il suo Statuto e paga regolarmente le quote d’iscrizione.

(4) Membri onorari dell’Associazione sono l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, l’Ambasciatore della Bulgaria in Italia, l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria ed altre persone a discrezione del CA. I membri onorari non versano quote d’iscrizione.

(5) La partecipazione all’Associazione è annuale e viene rinnovata automaticamente con il versamento della quota d’iscrizione per il rispettivo anno, eccetto i casi in cui non fosse cessata in virtù dei requisiti previsti nel presente Statuto.

(6) I membri effettivi hanno l’obbligo di pagare la loro quota d’iscrizione eccetto i casi in cui la partecipazione all’Associazione scaturisce da condizioni di reciprocità. Si ha la partecipazione a condizioni di reciprocità quando l’Associazione è membro di una persona giuridica che a sua volta è membro dell’Associazione. In questi casi le condizioni di partecipazione all’Associazione vengono proposte per reciprocità.

Art.26. (1) I membri della Camera vengono ammessi sulla base del giudizio del CA. Gli interessati presentano una domanda scritta su modulo al CA, il quale la prende in esame e delibera l’ammissione degli interessati a membri dell’Associazione. Il CA ha la facoltà di richiedere agli interessati di allegare alla domanda anche altri documenti.

(2) Nel caso di rifiuto di ammissione all’Associazione di un candidato, la delibera del CA può essere impugnata davanti all’AG. Nel caso di rifiuto di ammissione il CA ha l’obbligo di motivare per iscritto la propria deliberazione.

(3) Ogni membro dell’Associazione ha il diritto di: partecipare alla gestione dell’Associazione e di essere eletto negli organi amministrativi, di essere informato dell’attività dell’Associazione, di usufruire del patrimonio dell’Associazione e dei risultati dell’attività dell’Associazione nell’ambito dei requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto.

(4) Ogni membro dell’Associazione – e, quando membro dell’Associazione è una persona giuridica, coloro che la rappresentano – ha l’obbligo di:

a/ pagare regolarmente la sua quota d’iscrizione;

b/ osservare lo Statuto dell’Associazione e contribuire attivamente per il conseguimento dei suoi scopi;
c/ eseguire le delibere degli organi dell’Associazione;

d/ operare per la crescita del patrimonio dell’Associazione e del suo prestigio tramite azioni e/o comportamenti pubblici;

e/ essere leale nei confronti dell’Associazione e dei suoi membri;

f/ non svolgere attività concorrenziale nei confronti dell’Associazione;

g/ informare in forma scritta il CA dell’Associazione dei casi di conflitto d’interessi tra lui, e/o persone a lui legate, e l’Associazione.

Art.27. (1) I diritti e gli obblighi del membro, ad eccezione di quelli patrimoniali, non sono trasferibili e non possono passare a terzi in caso di morte della persona fisica, o in caso di cessazione o trasformazione della persona giuridica.

(2) L’adempimento degli obblighi del membro e l’applicazione dei suoi diritti possono essere cessati e trasferiti ad un altro membro dell’Associazione in base ad un’apposita delega scritta con autentica notarile della firma.


Cessazione della partecipazione

Art.28. (1) La partecipazione cessa:

1. con una comunicazione scritta indirizzata al CA dell’Associazione;

2. con la morte o l’interdizione del membro quando è persona fisica;

3. con la cessazione o la trasformazione della persona giuridica che è membro dell’Associazione;
4. con la decadenza del membro;

5. con l’espulsione del membro.

(2) La cessazione della partecipazione non presuppone la restituzione delle quote d’iscrizione versate. La cessazione della partecipazione non esonera il membro dal suo obbligo di versare la quota d’iscrizione dovuta al momento della sua cessazione.

(3) La decadenza di un membro è un dato di fatto quando quest’ultimo non ha versato la sua quota d’iscrizione nei termini di tempo e alle condizioni previste nello Statuto. La decadenza viene constata dal CA in base alla documentazione.

(4)(Camb. – AG del 28.09.2006) La decisione di espulsione di un membro viene presa, in modo motivato, CA dell’Associazione nel caso di non adempimento degli obblighi in virtù dell’Art.26, comma 4, b. “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, nonché nel caso di altri comportamenti che rendono incompatibile l’ulteriore appartenenza all’Associazione.

(5) La delibera di espulsione può essere impugnata davanti all’AG dell’Associazione. La contestazione della delibera non ha la facoltà di interrompere l’applicazione della delibera stessa. Nel caso in cui la contestazione viene presa in considerazione, la partecipazione all’Associazione viene riattivata a partire dalla data della deliberazione dell’AG.

(6) La cessazione della partecipazione in base al comma 1, punti 1, 2 e 3 del presente Articolo è automatica a partire dal momento in cui si verifica l’evento. Il CA non fa altro che costatare l’avvenuta cessazione. La cessazione della partecipazione in base al comma 1, punti 4 e 5 del presente Articolo avviene al momento della constatazione e rispettivamente alla delibera del CA.


Quota d’iscrizione

Art.28. (1) La quota d’iscrizione è annuale e il suo ammontare viene stabilito dal CA. La quota d’iscrizione per il rispettivo anno deve essere versata al più tardi entro la data dell’Assemblea Generale ordinaria dell’Associazione.

(2) Nel caso di non versamento della quota d’iscrizione, il rispettivo membro perde il suo diritto di partecipazione.
(3) L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31dicembre.


Formazione del patrimonio

Art.29. (1) Il patrimonio dell’Associazione viene formato da:

1. Entrate dalle quote d’iscrizione annuali;

2. Donazioni, testamenti e sponsorizzazioni da persone fisiche e giuridiche;

3. Entrate dall’attività economica supplementare in virtù ai requisiti previsti dalle leggi bulgare.
(2) Il patrimonio dell’Associazione viene versato in depositi bancari, carta valori /obbligazioni, azioni, ecc./, in società, beni immobili ecc. I versamenti devono essere garantiti e devono produrre entrate sufficienti per mantenere e aumentare il patrimonio, tenendo conto dei processi d’inflazione e del finanziamento degli scopi non profit dell’Associazione.


Trasformazione
Art.30. (1) L’Associazione può trasformarsi in un altro tipo di persona giuridica non profit, di procedere alla fusione, alla separazione o alla divisione.

(2) Nel caso di separazione o divisione, le persone giuridiche non profit hanno responsabilità solidale per gli oneri verificatisi prima della trasformazione.

(3) Nel caso di fusione, i membri dell’Associazione diventano membri della nuova persona giuridica non profit, ad eccezione del caso di esplicito rifiuto, mentre nel caso di divisione, i membri dell’Associazione diventano membri delle neocostituite persone giuridiche non profit per esplicita scelta.

Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

Art.31. (1) Si procede allo scioglimento dell’Associazione:

1. con una delibera del suo organo supremo;

2. con una delibera del Tribunale circondariale rispetto alla sede dell’Associazione quando:

N) non è costituita in virtù delle leggi in vigore;

b) svolge attività che è contro le leggi o che non osserva l’ordine pubblico e il buon costume;

c) è in stato di insolvenza.

(2) La delibera del Tribunale in virtù del comma 1, punto 3 viene pronunciata su richiesta di qualsiasi persona interessata o del Procuratore.

(3) Il Tribunale può deliberare un termine di tempo adeguato per procedere ad eliminare i presupposti per lo scioglimento e le rispettive conseguenze.

(4) Nei casi contemplati nel comma 2, lo scioglimento viene iscritto d’ufficio e il Tribunale nomina un liquidatore.
Art.32. (1) Con lo scioglimento dell’associazione si procede anche alla sua liquidazione.
(2) La liquidazione viene effettuata dal CA o da una persona incaricata.

(3) Se il liquidatore non fosse nominato dall’AG in virtù del comma 2 o dell’Art.32, comma 1, punto 2, per la sua nomina procede il Tribunale circondariale della sede dell’Associazione.

(4) Per quanto riguarda l’insolvenza, la procedura di liquidazione e i poteri del liquidatore vengono definiti in virtù delle disposizioni della Legge commerciale.


Patrimonio a seguito della liquidazione

Art.33. (1) La ripartizione del patrimonio rimanente dopo aver soddisfatto i creditori, viene stabilita dall’AG, se non è previsto altro dalle leggi. Se la decisione in merito non è stata presa prima dello scioglimento, procede a decidere il liquidatore.

(2) Se non esistessero persone in virtù del comma 1 o se non potessero essere concretizzate, il patrimonio passa al Comune sul cui territorio si trova la sede dell’Associazione. Il Comune è obbligato ad usufruire del patrimonio acquisito per attività compatibili in massima misura con gli scopi dell’Associazione sciolta.

(3) Il patrimonio visionato nei commi precedenti non può essere ripartito, venduto o trasferito in nessun modo al liquidatore nominato all’infuori della cerchia di persone in base al comma 2, ad eccezione del dovuto emolumento.

(4) Le persone che hanno acquisito il patrimonio in seguito alla liquidazione in base ai commi 1 - 3, sono responsabili degli oneri dell’Associazione non oltre la misura dell’acquisito.
(5) Dopo la ripartizione del patrimonio, il liquidatore è obbligato a chiedere la cancellazione dell’Associazione nei registri del Tribunale circondariale.


Altre disposizioni

Art.34. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti della Legge.

Il presente Statuto è stato approvato e firmato dall’Assemblea Generale della “CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN BULGARIA”, svoltasi il 28 settembre 2006, e viene a sostituire quello precedente.

 

 

 

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