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Disposizioni generali
La “Camera di Commercio Italiana in Bulgaria” (“Associazione”)
è un’organizzazione volontaria, apolitica e senza fini
di lucro, costituita in virtù della Legge per le persone
giuridiche senza scopo di lucro (LPGSL) e della Legge
italiana n. 518 del 01.07.1970.
L’Associazione è membro dell’Associazione delle Camere
di Commercio Italiane all’Estero (ASSOCAMERESTERO).
Denominazione
Art.1. L’Associazione svolge la sua attività
sotto la denominazione: “Italianska targovska kamara
v Bulgaria”, la quale denominazione viene scritta
anche in lingua italiana: “Camera di Commercio Italiana
in Bulgaria”.
Sede e indirizzo di gestione
Art.2.(1) L’Associazione ha sede e indirizzo di gestione
a Sofia, circoscrizione “Oborishte”, via Oborishte”
N1/B, piano 6.
(2) Qualsiasi dichiarazione scritta a nome
dell’Associazione deve contenere la sua completa
denominazione, la sede, l’indirizzo di gestione, i dati
di registrazione, il codice statistico Bulstat e il
codice fiscale.
Scopi dell’Associazione e mezzi per il loro
raggiungimento
Art.3. Lo scopo principale dell’Associazione è di
favorire lo sviluppo dei rapporti commerciali e dello
scambio culturale tra Italia e Bulgaria.
Art.4. Per raggiungere gli scopi dell’Associazione sono
utilizzati e seguenti mezzi:
- contatti e cooperazione con istituzioni, enti,
organizzazioni, associazioni, altre camere italiane
all’estero, persone fisiche e giuridiche nel Paese e
all’estero allo scopo di organizzare e realizzare
iniziative e progetti congiunti;
- sistematizzazione e divulgazione di informazioni
economiche utili per gli imprenditori della Bulgaria e
dell’Italia operanti nel settore dell’economia (commercianti,
persone fisiche che si occupano di attività agricola,
persone che prestano servizi impiegando il proprio
lavoro o liberi professionisti, ecc.), riguardanti la
loro attività, lo scambio commerciale tra i due Paesi e
con Paesi terzi;
- organizzazione e partecipazione in incontri di lavoro,
discussioni, seminari, iniziative culturali (mostre,
concerti, ecc.), nonché in qualsiasi altra iniziativa ed
evento internazionale riguardanti il raggiungimento
degli scopi dell’Associazione;
- organizzazione e svolgimento di corsi di addestramento,
compresi corsi di lingua italiana, stage e
specializzazioni volti alla formazione e all’accumulo di
esperienze nel settore dell’economia e del commercio;
- assistenza ai membri dell’Associazione per la loro
partecipazione in eventi internazionali collegati al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Attività. Oggetto dell’attività. Oggetto delle
attività economiche supplementari
Art.5. (1) L’Associazione si definisce
un’organizzazione volta a realizzare attività in
interesse privato e utilizza il proprio patrimonio per
raggiungere gli scopi statutari.
(2) L’Associazione svolge attività volta a incentivare
lo scambio commerciale tra Italia e Bulgaria, assistere
gli operatori nel settore dell’economia, incentivare sia
gli investimenti italiani in Bulgaria sia gli
investimenti stranieri in Italia, aiutare lo sviluppo e
il consolidamento dei rapporti economici e della
cooperazione tra gli imprenditori bulgari e italiani per
quanto riguarda la loro attività collegata allo scambio
commerciale tra i due Paesi e con Paesi terzi.
(3) In merito al principale oggetto dell’attività e al
conseguimento di ulteriori mezzi, nonché al fine di un
utilizzo efficiente delle entrate per raggiungere gli
scopi dell’Associazione, quest’ultima, in pieno rispetto
delle leggi vigenti, realizza attività economiche
supplementari come segue: edizione e distribuzione di
riviste ed altri materiali stampati, di opere nel campo
della cultura e dell’economia, servizi di consulenza nel
campo dell’economia, della cultura, dell’arte e
dell’istruzione; legalizzazione e traduzione di
documenti; marketing e management nel settore del
commercio, della cultura, dell’arte e dell’istruzione.
4) Le attività economiche supplementari si realizzano in
base all’ordine e alle condizioni formulate nelle leggi
che regolano la rispettiva attività economica.
Organi
Art.6. Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
- Assemblea Generale (AG)
- Consiglio di Amministrazione (CA)
- Presidente
- Segretario Generale
- Organo di controllo (OC)
Assemblea Generale
Art.7. (1) L’Assemblea Generale è organo supremo
dell’Associazione.
(2) L’AG è costituita da tutti i membri
dell’Associazione.
(3) Un membro dell’Associazione può rappresentare
nell’AG non più di tre membri in base ad un’esclusiva
delega scritta. Può essere delegato soltanto un membro
dell’Associazione.
Art.8. (1) L’Assemblea generale:
1. modifica e integra lo Statuto dell’associazione;
2. elegge ed esonera i membri del Consiglio di
Amministrazione;
3. prende decisioni per la trasformazione o lo
scioglimento dell’Associazione;
4. approva il bilancio contabile dell’esercizio e il
budget dell’Associazione;
5. approva il resoconto dell’attività del Consiglio di
Amministrazione;
6. nomina ed esonera i membri dell’organo di controllo
(2) Le delibere dell’AG sono obbligatorie per gli altri
organi dell’Associazione.
Art.9. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o
Straordinaria. L’AG Ordinaria viene convocata una volta
all’anno entro la fine di marzo. Tutte le altre AG sono
considerate straordinarie.
Convocazione dell’Assemblea Generale
Art.10. (1) L’AG viene convocata dal CA su sua
iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri
dell’Associazione e si svolge nel centro abitato in cui
si trova la sede dell’Associazione. Se nel secondo caso
il CA non inviasse nel termine di un mese l’invito
scritto per la convocazione dell’AG, quest’ultima viene
convocata dal Tribunale di circoscrizione previa
richiesta scritta dei membri interessati o di una
persona da loro incaricata.
(2) L’invito deve contenere l’Ordine del giorno, la
data, l’ora e il luogo della convocazione dell’AG,
nonché per iniziativa di chi viene convocata.
(3) L’Invito viene pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale"
viene esposto nell’apposito luogo degli annunci
nell’edificio in cui ha sede l’amministrazione
dell’Associazione almeno un mese prima della data
stabilita.
Quorum
Art.11. L’AG è validamente costituita quando sono
presenti più della metà di tutti i membri. Il quorum
viene verificato dal Presidente dell’Assemblea in base
ad un elenco nel quale vengono segnati i nomi dei membri
presenti, rispettivamente i nomi dei rappresentanti
delle persone giuridiche che sono membri
dell’Associazione o dei loro deleganti, ciascuno dei
quali firma l’elenco che a sua volta viene convalidato
dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed
allegato al Verbale dell’Assemblea. Nel caso di mancanza
del quorum, l’Assemblea viene differita di un’ora, nello
stesso posto e mantenendo lo stesso Ordine del giorno,
si può svolgere indipendentemente dal numero dei membri
presenti.
Votazione
Art.12. (1) Ogni membro dell’Associazione ha il
diritto ad un voto.
(2) Ai lavori dell’AG hanno diritto di prendere parte l’Ambasciatore d’Italia
in Bulgaria, l’addetto
commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria. Su
invito del CA possono prendere parte altre persone a
discrezione del CA. Le persone di cui al p.2 partecipano
ai lavori del CA con voto consultivo.
Delibere
Le Delibere dell’AG in base all’Art.8, comma 1,
punto 1, vengono approvate con una maggioranza di 2/3
(due terzi) di tutti i membri. Le delibere dell’AG in
base all’art.8, comma 1, p.3 vengono approvate con una
maggioranza di 2/3 dei presenti. Tutte le altre Delibere
dell’AG, vengono approvate con la maggioranza semplice
dei membri presenti.
(2) Su questioni non incluse nell’invito con l’Ordine
del giorno non possono essere approvate delle delibere.
Verbale
Art.14. (1) Le riunioni dell’AG vengono presiedute
dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza – da un
membro del CA da lui delegato e in mancanza di delega –
da una persona eletta dall’AG. Per ogni riunione dell’AG
è redatto un verbale convalidato dal Presidente della
riunione e dalla persona incaricata a redigere il
suddetto verbale, i quali si assumono la responsabilità
circa la veridicità del suo contenuto.
(2) Il verbale, compreso l’elenco dei presenti ed i
materiali scritti per la convocazione e lo svolgimento
dell’AG, viene iscritto in un apposito libro.
(3) Ogni membro dell’Associazione che è stato presente
all’AG, ha il diritto di seguire la corretta messa a
verbale della riunione e delle delibere dell’AG.
Consiglio di Amministrazione (CA)
Art.15. (1) ( Camb. –Ag del 28.09.2006) Il Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione è composto da 5 a 13
membri, persone fisiche o rappresentanti di persone
giuridiche associate alla Camera .
(2) I membri del CA vengono eletti dall’AG e durano in
carica per 5 anni. Al termine del loro mandato, i membri
del CA sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.
(3) Prima della scadenza del loro mandato i membri del
CA possono essere liberati in caso di:
- intervenute dimissioni, dichiarate per iscritto;
- morte o interdizione;
- con la cessazione o la trasformazione della persona
giuridica quando il membro del CA è il suo
rappresentante;
- decadenza o espulsione della persona fisica o della
persona giuridica membro del CA .
(4) Il CA elegge tra i propri membri un Presidente.
Competenze
Art.16. (1) Il Consiglio di Amministrazione:
1. provvede alla realizzazione delle delibere dell’AG;
2. dispone del patrimonio dell’Associazione osservando i
requisiti dello Statuto;
3. prepara e presenta all’AG la bozza del Budget;
4. prepara e presenta all’AG il resoconto dell’attività
dell’Associazione;
5. definisce l’ordine e organizza la realizzazione
dell’attività dell’Associazione assumendosene la
responsabilità;
6. stabilisce l’indirizzo dell’Associazione;
7. approva ed espelle i membri dell’Associazione;
8. prende decisioni circa gli oneri e l’ammontare della
quota d’iscrizione;
9. prende decisioni per l’apertura e la chiusura delle
filiali;
10. prende decisioni circa la partecipazione in altre
organizzazioni;
11. approva gli indirizzi principali ed il programma
dell’attività dell’Associazione e ne verifica la
realizzazione;
Sedute
Art.17. (1) Le sedute del CA vengono convocate e
dirette dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta
in forma scritta da parte di un terzo dei suoi membri.
Nel caso in cui il Presidente non convocasse la seduta
nel termine di una settimana dopo aver ricevuto la
richiesta, la seduta può essere convocata da qualsiasi
dei membri interessati del CA. In caso di assenza del
Presidente, la seduta viene diretta da un membro del CA
delegato e in mancanza di delega – da un membro indicato
dal CA.
(2) Alle sedute del CA hanno diritto di prendere parte
l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria e l’addetto
commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria. Su
invito del CA alle riunioni possono prendere parte
altre persone a discrezione del CA. Le persone di cui
al p.2 hanno diritto di voto consultivo.
Quorum
Art.18. (1) La seduta del CA è regolare se vi sono
presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, di
persona o per delega da un altro membro del CA.
(2) Viene considerata presente anche la persona con la
quale si è in teleconferenza o in altro tipo di
collegamento, a condizione che il collegamento potesse
garantire la possibilità di identificare la persona
stessa e di farla partecipare alle discussioni e alle
delibere. Tale modo di votare viene convalidato dal
Presidente della seduta nel Verbale.
Delibere
Art.19. (1) Il CA delibera con la maggioranza dei
presenti, ad eccezione delle deliberazioni in base
all’Art.16, punto 2 e 5 dello Statuto all’Art.14, comma
2 della LPGSL, le quali vengono approvate con la
maggioranza di tutti i membri. Nel caso di parità dei
voti, è decisivo il voto del Presidente.
(2) Il CA ha la facoltà di deliberare anche in maniera
non presenziale, e in tal caso il Verbale della
deliberazione deve essere firmato senza osservazioni e
riserve da tutti i membri del CA.
Il Presidente
Art.20. (1) Il Presidente viene eletto dal CA.
(2) Guidando l’attività dell’Associazione, il Presidente
è obbligato ad agire in buona fede nei margini
consentiti dalla Legge, dallo Statuto dell’Associazione
e dalle delibere dell’AG e del CA.
(3) Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei
confronti dei membri dell’associazione e di terzi e deve
conformare le sue azioni ai requisiti della Legge, dello
Statuto e delle delibere dell’AG e del CA.
(4) Il Presidente ha la facoltà di concludere tutti i
tipi di contratti con terzi in merito all’attività
dell’Associazione.
(5) Il Presidente convoca le sedute del CA
dell’Associazione, propone l’Ordine del giorno, segue
l’osservanza dei requisiti necessari per la convocazione
e lo svolgimento delle AG e provvede alle pubblicazioni
necessarie sui quotidiani.
(6) Il Presidente ha il diritto di assegnare ai membri
del CA il compito di provvedere a determinate azioni e
di svolgere determinate funzioni inerenti l’oggetto di
attività dell’Associazione, nonché di studiare
determinate questioni o casi. Il rispettivo membro è
responsabile davanti al CA per le azioni da lui svolte.
Segretario Generale
Art.21. (1) Il CA elegge il Segretario Generale e
stabilisce il suo emolumento.
(2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione
dell’attività della Camera. Partecipa a tutte le
riunioni degli organi dirigenziali della Camera senza
avere il diritto al voto.
(3) Il Segretario Generale gestisce il personale
dell’Associazione, esegue le delibere degli organi
dell’Associazione, comprese le istruzioni del Presidente.
(4) Il Segretario Generale non può essere membro
dell’Associazione e non può svolgere attività
commerciale.
Organo di controllo
Art. 21a. (1) L’Assemblea Generale nomina i membri che
compongono l’Organo di controllo .che avrà il compito
nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, di
verificare la corretta gestione dei fondi e dei beni di
proprietà dell’Associazione, eseguire controlli su casi
concreti e redigere report davanti all’AG. L’Organo di
controllo è costituito da 3 membri che vanno nominati
ad hoc. Con delibera di nomina l’AG deve indicare
le rispettive cariche ed il periodo del mandato.
(2) L’ organo di controllo esegue la verifica e la
convalida del bilancio contabile dell’esercizio
dell’Associazione, preparato da un contabile che
corrisponde ai requisiti della Legge per la contabilità.
Tale convalida è una condizione per presentare e far
approvare dall’AG il resoconto finanziario annuale.
(3) L’Organo di controllo prende le decisioni con
maggioranza semplice – con i voti di due dei tre membri
dell’OC.
Rappresentanza
Art.22. L’Associazione è rappresentata dal
Presidente.
Durata
Art.23. La durata dell’Associazione non viene
determinata da un periodo di tempo o da un’altra
condizione per il suo scioglimento.
Filiali
Art.24. L’Associazione può aprire delle proprie
filiali. La costituzione, l’attività e la chiusura di
una filiale vengono regolamentati nel circondario della
sede della filiale in conformità alle leggi vigenti.
Partecipazione
Acquisizione della partecipazione. Art.25. (1) La
partecipazione all’Associazione è volontaria.
(2) L’Associazione ha membri effettivi ed onorari.
(3) Membro effettivo dell’Associazione può essere
qualsiasi persona fisica e/o giuridica bulgara o
straniera che condivide gli scopi dell’Associazione e i
mezzi per realizzarli, accetta il suo Statuto e paga
regolarmente le quote d’iscrizione.
(4) Membri onorari dell’Associazione sono l’Ambasciatore
d’Italia in Bulgaria, l’Ambasciatore della Bulgaria in
Italia, l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia
in Bulgaria ed altre persone a discrezione del CA. I
membri onorari non versano quote d’iscrizione.
(5) La partecipazione all’Associazione è annuale e viene
rinnovata automaticamente con il versamento della quota
d’iscrizione per il rispettivo anno, eccetto i casi in
cui non fosse cessata in virtù dei requisiti previsti
nel presente Statuto.
(6) I membri effettivi hanno l’obbligo di pagare la loro
quota d’iscrizione eccetto i casi in cui la
partecipazione all’Associazione scaturisce da condizioni
di reciprocità. Si ha la partecipazione a condizioni di
reciprocità quando l’Associazione è membro di una
persona giuridica che a sua volta è membro
dell’Associazione. In questi casi le condizioni di
partecipazione all’Associazione vengono proposte per
reciprocità.
Art.26. (1) I membri della Camera vengono ammessi sulla
base del giudizio del CA. Gli interessati presentano una
domanda scritta su modulo al CA, il quale la prende in
esame e delibera l’ammissione degli interessati a membri
dell’Associazione. Il CA ha la facoltà di richiedere
agli interessati di allegare alla domanda anche altri
documenti.
(2) Nel caso di rifiuto di
ammissione all’Associazione di un candidato, la delibera
del CA può essere impugnata davanti all’AG. Nel caso di
rifiuto di ammissione il CA ha l’obbligo di motivare per
iscritto la propria deliberazione.
(3) Ogni membro dell’Associazione ha il diritto di:
partecipare alla gestione dell’Associazione e di essere
eletto negli organi amministrativi, di essere informato
dell’attività dell’Associazione, di usufruire del
patrimonio dell’Associazione e dei risultati
dell’attività dell’Associazione nell’ambito dei
requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
(4) Ogni membro dell’Associazione – e, quando membro
dell’Associazione è una persona giuridica, coloro che la
rappresentano – ha l’obbligo di:
a/ pagare regolarmente la sua quota d’iscrizione;
b/ osservare lo Statuto dell’Associazione e contribuire
attivamente per il conseguimento dei suoi scopi;
c/ eseguire le delibere degli organi dell’Associazione;
d/ operare per la crescita del patrimonio
dell’Associazione e del suo prestigio tramite azioni e/o
comportamenti pubblici;
e/ essere leale nei confronti dell’Associazione e dei
suoi membri;
f/ non svolgere attività concorrenziale nei confronti
dell’Associazione;
g/ informare in forma scritta il CA dell’Associazione
dei casi di conflitto d’interessi tra lui, e/o persone a
lui legate, e l’Associazione.
Art.27. (1) I diritti e gli obblighi del membro, ad
eccezione di quelli patrimoniali, non sono trasferibili
e non possono passare a terzi in caso di morte della
persona fisica, o in caso di cessazione o trasformazione
della persona giuridica.
(2) L’adempimento degli obblighi del membro e
l’applicazione dei suoi diritti possono essere cessati e
trasferiti ad un altro membro dell’Associazione in base
ad un’apposita delega scritta con autentica notarile
della firma.
Cessazione della partecipazione
Art.28. (1) La partecipazione cessa:
1. con una comunicazione scritta indirizzata al CA
dell’Associazione;
2. con la morte o l’interdizione del membro quando è
persona fisica;
3. con la cessazione o la trasformazione della persona
giuridica che è membro dell’Associazione;
4. con la decadenza del membro;
5. con l’espulsione del membro.
(2) La cessazione della partecipazione non presuppone la
restituzione delle quote d’iscrizione versate. La
cessazione della partecipazione non esonera il membro
dal suo obbligo di versare la quota d’iscrizione dovuta
al momento della sua cessazione.
(3) La decadenza di un membro è un dato di fatto quando
quest’ultimo non ha versato la sua quota d’iscrizione
nei termini di tempo e alle condizioni previste nello
Statuto. La decadenza viene constata dal CA in base alla
documentazione.
(4)(Camb. – AG del 28.09.2006) La decisione di
espulsione di un membro viene presa, in modo motivato,
CA dell’Associazione nel caso di non adempimento degli
obblighi in virtù dell’Art.26, comma 4, b. “b”, “c”,
“d”, “e”, “f” e “g”, nonché nel caso di altri
comportamenti che rendono incompatibile l’ulteriore
appartenenza all’Associazione.
(5) La delibera di espulsione può essere impugnata
davanti all’AG dell’Associazione. La contestazione della
delibera non ha la facoltà di interrompere
l’applicazione della delibera stessa. Nel caso in cui la
contestazione viene presa in considerazione, la
partecipazione all’Associazione viene riattivata a
partire dalla data della deliberazione dell’AG.
(6) La cessazione della partecipazione in base al comma
1, punti 1, 2 e 3 del presente Articolo è automatica a
partire dal momento in cui si verifica l’evento. Il CA
non fa altro che costatare l’avvenuta cessazione. La
cessazione della partecipazione in base al comma 1,
punti 4 e 5 del presente Articolo avviene al momento
della constatazione e rispettivamente alla delibera del
CA.
Quota d’iscrizione
Art.28. (1) La quota d’iscrizione è annuale e il suo
ammontare viene stabilito dal CA. La quota d’iscrizione
per il rispettivo anno deve essere versata al più tardi
entro la data dell’Assemblea Generale ordinaria
dell’Associazione.
(2) Nel caso di non versamento della quota d’iscrizione,
il rispettivo membro perde il suo diritto di
partecipazione.
(3) L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il
31dicembre.
Formazione del patrimonio
Art.29. (1) Il patrimonio dell’Associazione viene
formato da:
1. Entrate dalle quote d’iscrizione annuali;
2. Donazioni, testamenti e sponsorizzazioni da persone
fisiche e giuridiche;
3. Entrate dall’attività economica supplementare in
virtù ai requisiti previsti dalle leggi bulgare.
(2) Il patrimonio dell’Associazione viene versato in
depositi bancari, carta valori /obbligazioni, azioni,
ecc./, in società, beni immobili ecc. I versamenti
devono essere garantiti e devono produrre entrate
sufficienti per mantenere e aumentare il patrimonio,
tenendo conto dei processi d’inflazione e del
finanziamento degli scopi non profit dell’Associazione.
Trasformazione
Art.30. (1) L’Associazione può trasformarsi in un
altro tipo di persona giuridica non profit, di procedere
alla fusione, alla separazione o alla divisione.
(2) Nel caso di separazione o divisione, le persone
giuridiche non profit hanno responsabilità solidale per
gli oneri verificatisi prima della trasformazione.
(3) Nel caso di fusione, i membri dell’Associazione
diventano membri della nuova persona giuridica non
profit, ad eccezione del caso di esplicito rifiuto,
mentre nel caso di divisione, i membri dell’Associazione
diventano membri delle neocostituite persone giuridiche
non profit per esplicita scelta.
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
Art.31. (1) Si procede allo scioglimento
dell’Associazione:
1. con una delibera del suo organo supremo;
2. con una delibera del Tribunale circondariale rispetto
alla sede dell’Associazione quando:
N) non è costituita in virtù delle leggi in vigore;
b) svolge attività che è contro le leggi o che non
osserva l’ordine pubblico e il buon costume;
c) è in stato di insolvenza.
(2) La delibera del Tribunale in virtù del comma 1,
punto 3 viene pronunciata su richiesta di qualsiasi
persona interessata o del Procuratore.
(3) Il Tribunale può deliberare un termine di tempo
adeguato per procedere ad eliminare i presupposti per lo
scioglimento e le rispettive conseguenze.
(4) Nei casi contemplati nel comma 2, lo scioglimento
viene iscritto d’ufficio e il Tribunale nomina un
liquidatore.
Art.32. (1) Con lo scioglimento dell’associazione si
procede anche alla sua liquidazione.
(2) La liquidazione viene effettuata dal CA o da una
persona incaricata.
(3) Se il liquidatore non fosse nominato dall’AG in
virtù del comma 2 o dell’Art.32, comma 1, punto 2, per
la sua nomina procede il Tribunale circondariale della
sede dell’Associazione.
(4) Per quanto riguarda l’insolvenza, la procedura di
liquidazione e i poteri del liquidatore vengono definiti
in virtù delle disposizioni della Legge commerciale.
Patrimonio a seguito della liquidazione
Art.33. (1) La ripartizione del patrimonio rimanente
dopo aver soddisfatto i creditori, viene stabilita
dall’AG, se non è previsto altro dalle leggi. Se la
decisione in merito non è stata presa prima dello
scioglimento, procede a decidere il liquidatore.
(2) Se non esistessero persone in virtù del comma 1 o se
non potessero essere concretizzate, il patrimonio passa
al Comune sul cui territorio si trova la sede
dell’Associazione. Il Comune è obbligato ad usufruire
del patrimonio acquisito per attività compatibili in
massima misura con gli scopi dell’Associazione sciolta.
(3) Il patrimonio visionato nei commi precedenti non può
essere ripartito, venduto o trasferito in nessun modo al
liquidatore nominato all’infuori della cerchia di
persone in base al comma 2, ad eccezione del dovuto
emolumento.
(4) Le persone che hanno acquisito il patrimonio in
seguito alla liquidazione in base ai commi 1 - 3, sono
responsabili degli oneri dell’Associazione non oltre la
misura dell’acquisito.
(5) Dopo la ripartizione del patrimonio, il liquidatore
è obbligato a chiedere la cancellazione
dell’Associazione nei registri del Tribunale
circondariale.
Altre disposizioni
Art.34. Per tutto quanto non regolato dal
presente Statuto, si applicano le
disposizioni vigenti della Legge.
Il presente Statuto è stato approvato e firmato
dall’Assemblea Generale della “CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA IN BULGARIA”, svoltasi il 28 settembre 2006, e
viene a sostituire quello precedente.

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